juventus club parlamento, juve club, juventus,club, parlamento, club parlamento, stadio, partite, roma club juve, roma juventus, fan juventus, fan club juventus, juventus club
 Statuto dell'associazione parlamentare "Giovanni e Umberto Agnelli" Juventus Club TITOLO I Denominazione, sede, oggetto, durata Art. 1 - Denominazione È costituita un’Associazione del Parlamento con la denominazione di “Giovanni Agnelli” - Juventus Club. 
Art. 2 - Sede La sede dell’associazione è in Roma, presso l’Ufficio parlamentare del suo Presidente o altra da lui indicata. La sede potrà essere trasferita con deliberazione dell’assemblea. Scopi ed oggetto Art. 3 - Scopo dell’associazione L’associazione, che non ha fine di lucro, persegue la finalità di: • promuovere ed organizzare la partecipazione degli associati alle partite disputate dalla Juventus Football Club S.p.A. e ad iniziative di supporto della società o di tifo per la squadra;
 • promuovere tra i Deputati ed i Senatori, tra gli ex Deputati ed ex Senatori, tra i loro collaboratori e, ancora, tra i dipendenti, i funzionari, i consiglieri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la passione sportiva per la Juventus; 
 • celebrare i risultati sportivi della Juventus, dei suoi calciatori, tecnici, collaboratori e dirigenti;
 • svolgere in genere tulle le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fìni che l’associazione si propone;
 • mantenere comunque viva quella concezione dello sport che ha creato - da oltre un secolo – lo “stile” della Juventus e che ha contribuito a definire la Juventus, in tutto il mondo, “ la vecchia signora” o ancora “nostra signora dei campionati”.
 Art. 4 - Durata L’Associazione ha durata illimitata. 

 TITOLO II Associati Art. 5 - Associati L’associazione si compone di Deputati e Senatori, ex Deputati ed ex Senatori, loro collaboratori, dipendenti, funzionari e consiglieri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Art. 6 - Ammissione Possono, in qualsiasi momento, essere ammessi nuovi associati, purché in possesso dei requisiti richiesti. Con l’ammissione all’Associazione, gli associati eleggono domicilio presso la sede di quest’ultima. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’Associazione. Le ammissioni verranno deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate, per iscritto, dal Presidente agli interessati. Art. 6-bis - Soci Onorari Il Consiglio Direttivo può nominare “soci onorari” della associazione personalità eminenti delle istituzioni religiose, civili e militari, della cultura, della economia e dello sport, che onorano la Juventus con le loro manifestazioni di attaccamento alla squadra. Art. 7 - Dimissioni Ogni associato è libero in ogni momento di recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione. Art. 8 - Perdita del diritto È ritenuto dimissionario l’associato che non regola la propria quota entro un mese dalla sollecitazione, comunicata dal Presidente, del mancato pagamento. Art. 9 - Esclusione degli associati L’esclusione degli associati potrà essere proposta dal Consiglio Direttivo. L’associato dovrà ricevere comunicazione scritta con le motivazioni. Potrà essere convocato dal Consiglio Direttivo per presentare le motivazioni a sua difesa. L’approvazione dell’esclusione sarà valida con la convalida dell’Assemblea degli associati. Art. 10 - Sospensione Il Consiglio Direttivo può sospendere l’associato per motivi gravi sino alla successiva assemblea. 

 TITOLO III Patrimonio Art. 11 - Patrimonio Il patrimonio dell’associazione è costituito: • dai contributi versati dagli associati; dai conferimenti degli associati; da proventi da attività;
 • da eventuali donazioni o lasciti;
 • da erogazioni di enti pubblici o privati.
 In ogni caso è vietata l’attribuzione di parte o di tutto il patrimonio o di eventuali eccedenze tra gli associati. 

 TITOLO IV Organi dell’associazione Art. 12 - Organi dell’associazione Gli organi dell’associazione sono: 1. Assemblea degli associati; 
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente e i Vice-Presidenti; 
 4. il Coordinatore; 
 5. il Tesoriere; 
 6. il Responsabile delle Pubbliche Relazioni.

 TITOLO V Assemblea Art. 13 - Assemblea L’assemblea è il massimo organo dell’associazione e può essere ordinaria o straordinaria. Essa può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede dell’associazione. Essa delibera unicamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Art. 14 - Assemblea ordinaria Il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea ogni anno entro il 30 giugno con comunicazione scritta ad ogni associato indicante luogo, giorno ed ora e gli argomenti all’ordine del giorno. Detta convocazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data fissata all’indirizzo risultante dal libro degli associati. NeIl’avviso di convocazione dovrà essere indicato anche il giorno dell’eventuale seconda convocazione. Questa non può tenersi nello stesso giorno della prima, ma deve comunque tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’assemblea ordinaria: • approva i conti di esercizio ed il bilancio; nomina i membri del Consiglio Direttivo; fissa le quote associative;
 • delibera sugli argomenti di sua spettanza secondo quanto previsto dallo statuto e dal codice civile.
 Art. 15 - Assemblea straordinaria L’assemblea straordinaria può essere convocata, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo precedente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta, scritta, di almeno un decimo degli associati. L’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. Art. 16 - Intervento e rappresentanza alle assemblee Hanno diritto di intervento alle assemblee gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con i contributi. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati hanno la facoltà di farsi rappresentare all’assemblea da altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, in conformità alle norme di cui all’art. 2372 c.c. Ogni associato non potrà avere più di due deleghe. Art. 17 - Costituzione e validità delle deliberazioni L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati iscritti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti aventi diritto di voto. L’assemblea straordinaria delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Art. 18 - Svolgimento dell’assemblea L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza, o in caso di impedimento, da uno dei Vice-Presidenti (quello più anziano, se entrambi presenti) o, in via gradata, dal Consigliere più anziano di età. L’assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. TITOLO VI Consiglio Direttivo Art. 19 - Amministrazione L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici associati, oltre al Presidente Onorario. I membri devono possibilmente rappresentare la pluralità dei partecipanti. Gli amministratori, che devono essere associati, rimangono in carica per la durata della legislatura. Art. 20 - Mandato del Consiglio Direttivo Al Consiglio spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione; ha inoltre facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell’associazione, esclusi soltanto gli atti che lo statuto riserva in modo tassativo all’assemblea. In particolare, tra le altre, le sue funzioni comprenderanno: • la formulazione degli indirizzi e delle strategie relative all’attività; la scelta del Presidente, dei Vice-Presidenti e degli altri organi direttivi; la definizione di eventuali regolamenti interni per la gestione dell’associazione; la delibera sull’ammissione o sul recesso degli associati;
 • la formazione del bilancio e del conto economico;
 • il controllo della situazione finanziaria dell’associazione.
 Il Consiglio Direttivo potrà delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega- Tali funzioni delegate potranno essere attribuite anche al Presidente e ad uno dei Vice-Presidenti. Art. 21 - Cessazione dei consiglieri Il consigliere che rinuncia al mandato deve darne comunicazione scritta al Presidente. La rinuncia, così come la cessazione, ha effetto dalla ricostituzione del Consiglio Direttivo. Art. 22 - Convocazione Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando sia stata fatta richiesta scritta da almeno due membri del consiglio. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in mancanza dal Vice-presidente più anziano, per lettera inviata ai consiglieri almeno otto giorni prima della riunione. In casi di urgenza può essere convocata via fax con preavviso di almeno tre giorni lavorativi o con altri modi di invio riconosciuti. Sarà comunque valida la riunione, anche se non convocata, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Art. 23 - Validità delle deliberazioni Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. TITOLO VII Presidente e Vice-presidente Art. 24 - Poteri Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Egli provvede alla direzione e gestione dell’associazione in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni, anche di rappresentanza, sono attribuite al Vice-presidente più anziano.
 Art. 25 - Rappresentanza La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente e, nell’ambito delle deleghe definite dal Consiglio Direttivo, ad altri soggetti esplicitamente definiti per specifiche attività. In ogni caso, per atti che comportino l’assunzione di obbligazioni per un importo superiore a € 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero), è necessaria la firma congiunta del Presidente e di due altri membri del Consiglio Direttivo. 
 TITOLO VIII Disposizioni diverse Art. 26 - Scioglimento Qualora l’associazione dovesse sciogliersi volontariamente con deliberazione dell’assemblea straordinaria o per provvedimento coattivo, l’assemblea nominerà un liquidatore.
 Art. 27 - Clausola compromissoria Qualsiasi controversia dovesse insorgere, anche durante il periodo di liquidazione, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale che giudicherà inappellabilmente, seguendo i criteri di equità e senza formalità di procedura. La costituzione del Collegio avviene con la nomina, ad opera di ciascuna delle parti, di un arbitro, entro sessanta giorni dalla denuncia della controversia. Il presidente del tribunale, dove ha sede l’associazione, nominerà un terzo arbitro che avrà funzione di presidente del Collegio arbitrale, nel caso in cui i primi due arbitri nominati non concordino direttamente, entro 15 giorni, la nomina. Il Collegio arbitrale, una volta costituito, dovrà deliberare nel termine di novanta giorni. Art. 28 - Norma di rinvio Per quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di associazioni.
 JUVENTUSCLUBPARLAMENTO.COM è un progetto ideato, realizzato e gestito da B&D SERVIZI CONTATTACI © 2018 Associazione Parlamentare Giovanni E Umberto Agnelli All Rights Reserved Informativa sulla Privacy & Cookie | Design by Manuela Serra